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Norme europee sugli imballaggi: la nuova normativa italiana si allinea

Dal 18 agosto 2015 è entrata in vigore, nel nostro paese, una nuova normativa relativa agli adempimenti derivanti, agli Stati membri, dall’appartenenza all’Unione Europea, la legge 29 luglio 2015, n. 115. Tra le materie regolate vi sono gli imballaggi, normati, nello specifico, dall’art. 23 della legge 115. In tale articolo, in particolare, viene aggiunto, all’art. 217 del Dlgs 152/2006 che regola, in Italia, l’intera materia degli imballaggi, un ulteriore comma, denominato 3-bis.

Tale integrazione è stata resa necessaria per tentare di chiudere la procedura d’infrazione aperta dall’Unione Europea a carico del nostro paese allineando la normativa italiana a quella europea. Difatti la Commissione europea aveva rilevato una difformità tra la normativa italiana e le norme europee sugli imballaggi in quanto l’Italia, nella sua normativa interna in materia, prevedeva l’applicazione delle norme solamente agli imballaggi circolanti sul mercato nazionale e non a quelli circolanti anche negli altri paesi dell’UE. In tal modo, il nostro paese aveva violato il principio della libera circolazione delle merci, fatto salvo dalle norme europee sugli imballaggi.

Con il nuovo comma introdotto dalla legge 215 si estende la normativa nazionale anche a imballaggi e connessi rifiuti che vengano esportati negli altri Stati membri dell’Unione. La norma non si limita a enunciare che la normativa si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE e non più a quelli che circolano solo sul mercato italiano, ma il nuovo comma 3-bis dell’art. 217 garantisce, tout court, l’immissione sul nostro mercato nazionale di imballaggi assolutamente conformi alle norme europee.

Le norme europee sugli imballaggi e sui rifiuti legati agli imballaggi rivestono la duplice funzione di assicurare un’adeguata protezione all’ambiente tutelando, al tempo stesso, la funzionalità del mercato interno. Un esempio di imballaggi sottoposti alle norme europee sono le buste di plastica in materiale leggero comunemente utilizzate dai cittadini per la spesa. Il legislatore europeo, modificando la direttiva del ’94, ha disposto per gli Stati membri un obbligo di adozione di misure volte a ridurre l’utilizzo di tali imballaggi.

Dette misure possono essere di vario tipo: dalla semplice fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione all’interno di ciascuno Stato membro, all’introduzione di strumenti economici e finanziari finalizzati a limitare l’uso degli imballaggi in oggetto, a restrizioni –purché proporzionali e non a carattere discriminatorio- al commercio degli imballaggi stessi. Nella scelta delle misure da adottare ogni paese deve tenere conto dell’impatto ambientale connesso al recupero e allo smaltimento delle suddette borse di plastica, nonché delle loro caratteristiche di “compostabilità”, dell’uso e della durata delle stesse.

Il nostro paese è stato più volte oggetto dell’apertura di procedure di infrazione da parte dell’UE a causa della limitata riduzione dei sacchetti di plastica. Una delle ultime aperture di procedure è stata dovuta, invece, al recente divieto introdotto nel paese di utilizzo di sacchetti di spessore sia superiore che inferiore ai 50 micron, in netto contrasto con le norme. La UE, difatti, ha lasciato facoltà di scelta agli Stati membri, che possono optare per la riduzione del consumo medio a 90 sacchetti annui per cittadino, entro il 2019, e a 40 entro il 2025, oppure imporre un prezzo per ogni sacchetto utilizzato, in relazione, in particolare, a sacchetti aventi uno spessore minore di 50 micron.

L’impegno di Garbini Consulting è quello di promuovere imballaggi ecosostenibili, ovvero creare economie di scala per abbassare i prezzi dei prodotti “green“, in modo che non siano più costosi degli altri. Cerchiamo sempre soluzioni nuove vantaggiose per tutti applicando le nostre competenze ed il network di clienti e fornitori con i quali cresciamo insieme.

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