Rendicontazione informazioni non finanziarie
Il Decreto 254/2016 ha introdotto l’obbligo di predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario (indicatori di carattere ambientale, sociale e sostenibilità) per i grandi Gruppi aziendali.
Le disposizioni del decreto, che si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, introducono l’obbligo di comunicare alcune azioni di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) poste in essere; le imprese che per loro scelte strategiche non pongano in essere azioni di RSI dovranno in ogni modo seppur accuratamente motivare il perché di quelle loro scelte di non realizzare azioni di RSI, le quali restano pur sempre volontarie. Tali informazioni diventano quindi parte integrante del Bilancio di Esercizio e devono essere sottoposte al vaglio del Revisore Legale.
Soggetti obbligati alla redazione dell’informativa
I soggetti tenuti all’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione Non Finanziaria sono solo gli enti di interesse pubblico, come definiti dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, che superino taluni requisiti dimensionali, ossia che:
i) abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500
ii) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: • un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro; • un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.
Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di “ente di interesse pubblico” le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell’Unione Europea: pertanto, dal combinato disposto delle diverse definizioni richiamate sono tenute all’obbligo di pubblicazione della DNF non solo le società italiane emittenti azioni quotate, ma anche quelle che emettono obbligazioni od altri titoli di debito ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati europei.
Predisposizione della dichiarazione
La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni:
1. di carattere ambientale (utilizzo di risorse energetiche, l’impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra);
2. di carattere sociale;
3. inerenti alla gestione del personale: in particolare, devono essere incluse informazioni
relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali
4. inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie
5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.
Per la redazione della dichiarazione si può far riferimento a Standard e linee guida richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE quali:
Global Reporting Initiative, “GRI Sustainability Reporting Guidelines”, ultima versione, “G4”, 2013 https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.asp
Nazioni unite, Global Compact
Nazioni unite, “Guiding Principles on Business and Human Rights”, 2011
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Guidelines for
Multinational Enterprises”, ultima versione, 2011
International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 “Social responsibility”,
ultima versione, 2010
Unione europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ultima versione, 2009
International Labour Organization (ILO), “Tripartite declaration of principles concerning
multinational enterprises and social policy”, ultima versione, 2006
La dichiarazione di carattere non finanziario, anche quando pubblicata nella forma di relazione distinta, è da considerarsi quale allegato al bilancio d’esercizio: la norma prevede che l’organo amministrativo proceda alla sua approvazione e la metta a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto o dei soggetti incaricati di verificare predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario l’attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione richiesti dallo stesso decreto entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.
Sanzioni
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. sono attività di competenza della CONSOB; per gli amministratori degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 in caso di omesso deposito o di deposito di dichiarazione non conforme presso il Registro delle imprese.